La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sul quale insiste l’occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in categorie con delibera comunale.
La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.
L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento della tassa, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di € 51,65) così come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’Accertamento.
Per l’omesso o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa per omessa o infedele presentazione della denuncia, una soprattassa pari al 30% della tassa il cui pagamento è stato omesso, totalmente o parzialmente, o ritardato.
Documentazione Allegata
Descrizione | File |
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Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 |