L’Imposta municipale propria (IMU) è un’imposta che si applica in Italia sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un’unica tassa l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con relative dovute addizionali per effetto di redditi fondiari su beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il Governo Berlusconi con il d.lgs. nº 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 67 del 23 marzo 2011 ne stabiliva l’introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8 comma 2).
Il Governo Monti con il decreto legge nº 201 del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale nº 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario nº 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come “manovra Salva Italia”) poi convertito, con modificazioni, dalla legge nº 214 del 22 dicembre 2011 (GU nº 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario nº 276) ha profondamente modificato la natura dell’imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l’introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015.
Il testo di legge distingue tra un’imposta sperimentale e un’imposta a regime anche se in realtà la sperimentazione del tributo è solo sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti prodotti dall’anticipazione del tributo al 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la legge nº 44/2012 di conversione del d.l. nº 16/2012, sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU. In particolare vi sono delle novità sulla definizione di abitazione principale, sono stati previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell’abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.
Definizione di abitazione principale e pertinenze
Il decreto salva Italia indicava come abitazione principale «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall’art. 4, d.l. 16/2012 l’abitazione principale è definita come «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo».
Aliquote da applicare nel calcolo del saldo
Abitazione principale e pertinenze | 0,40% |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,20% |
Tutti gli altri immobili | 0,80% |
Codici di Tributo
COMUNE | STATO | |
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Abitazione principale e pertinenze | 3912 | |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | |
Terreni | 3914 | 3915 |
Aree fabbricabili | 3916 | 3917 |
Altri fabbricati | 3918 | 3919 |
Interessi | 3923 | |
Sanzioni | 3924 |
Il Codice Comune da indicare per Solarino è: I785
Documentazione Allegata
Descrizione | File |
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Normativa IMU - Decreto Legge 6 DIcembre 2011 n.201 | |
Modulo Editabile Imposta IMU | |
Regolamento IMU - 2014 |